La partecipazione del contribuente al procedimento tributario

La partecipazione del privato al procedimento amministrativo è un principio ormai consolidato e pacificamente riconosciuto, costituendo essendo stesso espressione dei princìpi costituzionali di buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa. Viceversa, in materia tributaria il diritto del cittadino a partecipare alla fase di accertamento stenta a trovare un pieno riconoscimento.

Difatti, prima dell’entrata in vigore dello Statuto del contribuente (Legge n. 212/2000) mancava nell’ordinamento una disciplina unitaria che consentisse al medesimo di partecipare alla fase di accertamento tributario tramite la presentazione di memorie, istanze e documenti.

In altri termini, il privato che veniva sottoposto ad accertamento tributario poteva far riferimento solo a specifiche normative di settore, tenuto conto dell’assenza di una disciplina analoga a quella di cui alla legge n. 241/1990 relativa al procedimento amministrativo.

In ambito tributario un’evoluzione sotto il profilo della partecipazione del contribuente alla fase endoprocedimentale sembrava essersi concretizzata con l’entrata in vigore della legge n. 212/2000 (c.d. Statuto del Contribuente), con cui il Legislatore ha previsto la facoltà per il contribuente di attivarsi per la propria difesa già in fase di accertamento.

La partecipazione del contribuente al procedimento tributario

Difatti, l’articolo 12, comma 7, della Legge n. 212/2000 prevede che “Nel rispetto del principio di cooperazione tra amministrazione e contribuente, dopo il rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, il contribuente può comunicare entro sessanta giorni osservazioni e richieste che sono valutate dagli uffici impositori. L’avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del predetto termine, salvo casi di particolare e motivata urgenza”.

Ad oggi, non è possibile affermare in concreto la sussistenza del diritto del contribuente a partecipare alla fase endoprocedimentale. Tuttavia è opportuno segnalare la sentenza n. 21071/2017 della Corte di Cassazione che, inscrivendosi in un consolidato orientamento giurisprudenziale espresso a più riprese della Corte di Giustizia UE, ha da un lato riconosciuto il diritto del contribuente a partecipare al contraddittorio endoprocedimentale per i c.d. tributi armonizzati (tra i più importanti l’I.V.A.), e dall’altro non ha ritenuto rinvenibile nell’ordinamento un tale diritto per i tributi c.d. “non armonizzati” (ad esempio IRPEF e tributi locali).

Un’importante novità è rappresentata dall’adozione del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con Legge 28 giugno 2019, n. 58 (c.d. “Decreto Crescita”), con cui si prevede che a decorrere dal 1° luglio 2020, l’ufficio accertatore notifica al contribuente un invito a comparire per l’avvio del procedimento di accertamento con adesione, in assenza del quale l’accertamento è illegittimo.

La detta norma non ha, tuttavia, una portata generale poiché si applica agli accertamenti relativi all’imposta sui redditi e all’IVA, mentre rimangono del tutto esclusi dall’ambito di applicazione i tributi locali.

Alla luce del sopra detto intervento legislativo si auspica la piena adozione di tale strumento da parte delle amministrazioni finanziarie per una più compiuta applicazione del principio di leale collaborazione e buona fede che, come previsto dall’art. 10 della Legge n. 212/2000, sono un imprescindibile elemento che caratterizza i rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria.

Roma, 02/03/2020

Avvocato Valerio Impellizzeri

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